Sempre e dovunque al sicuro con Sitel.

Il tuo progetto di sicurezza chiavi in mano.

Metti in sicurezza le tue proprietà.

Sitel, gli esperti della sicurezza. Per tutti.

Detrazioni Fiscali 2017

Detrazioni Fiscali 2017 – allarme casa, antifurto, videosorveglianza – La Legge di Stabilità ha prorogato il bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie (comprese le spese sostenute per l’impianto d’allarme antintrusione e di videosorveglianza). Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 sono detraibili nella misura del 50%.

Il bonus opera sotto forma di detrazione dell’IRPEF delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione delle abitazioni (Casa Sicura) e delle parti comuni negli edifici residenziali (Condominio Sicuro). La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

In base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate con le detrazioni fiscali 2017 sono agevolabili le spese:

Sulle singole unità abitative: allarme e sistema antifurto;
Sulle parti condominiali: allarme (riparazione senza innovazioni dell’impianto o riparazione con sostituzione di alcuni elementi).

CHI PUÒ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE ALLARME 2017 ?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef. In particolare, l’agevolazione spetta non soli ai proprietari, ma anche ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ed agli inquilini di un immobile.

SPESE DETRAIBILI

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche: – le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse – le spese per l’acquisto dei materiali – il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti – l’imposta sul valore aggiunto.

Come usufruire della detrazione fiscale

Presupponendo che i lavori siano svolti dal proprietario e considerato che gli interventi sull’impianto di sicurezza non comportano di regola l’apertura di un cantiere né la necessità di richiedere autorizzazioni, per poter fruire della detrazione fiscale per il contribuente sarà sufficiente: 1) effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale cosiddetto “parlante”, dal quale cioè risultino: – causale del versamento (riferimento all’art. 16-bis del TUIR) – codice fiscale del soggetto che paga – codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

NOTA BENE: Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta pari al 4%, a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. 2) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile 3) conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, i seguenti documenti: – le ricevute dei bonifici di pagamento nonché le fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute; – dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (=autocertificazione) in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili; – le ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta; – la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese – domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito).

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Iva agevolata al 10%

Si ricorda che sui lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, è prevista l’applicazione dell’Iva ridotta al 10%, che si estende anche alle cessioni dei beni utilizzati per eseguire i lavori, purché effettuate dallo stesso soggetto che esegue i lavori ed a condizione che i beni non costituiscano una parte significativa del valore delle prestazioni. Gli impianti di sicurezza sono per legge considerati beni significativi. Segue che sui beni utilizzati dall’installatore per la realizzazione dell’impianto di sicurezza, l’IVA ridotta si applicherà soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

ESEMPIO DI DETRAZIONE FISCALE

Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui: a) per prestazione lavorativa 4.000 euro b) costo del sistema di sicurezza 6.000 euro Su questi 6.000 euro del sistema, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22% http://www.agenziaentrate.gov.it/

Sitel S.r.l.

  Indirizzo: Via del Lavoro 12-14 33010 Feletto Umberto (UD) Tel: +39 0432 574141 Pec: sitelsicurezza@pec.confartigianato.it
 E-mail: info@sitelsicurezza.it P.iva IT02409510308 Registro Imprese 02409510308 Albo Imprese Artigiane UD-98146

Sede legale

Sitel

via del lavoro 12-14
33010 – Feletto Umberto (UD)
tel. +39 0432 574141 r.a.
fax +39 0432 574085